Tutti gli insegnanti sono tenuti ad un continuo aggiornamento professionale al fine di implementare le proprie competenze professionali.
Nell’ottica di sostenere gli insegnanti nel dovere di formazione, e di garantirne il relativo diritto, l’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola) dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, […] la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
Lo strumento previsto dal legislatore garantisce un contributo di natura economico volto a sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti.
Le norme di attuazione della legge, tuttavia, hanno costantemente escluso da tale beneficio i docenti c.d. precari, ossia che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
La natura discriminatoria di tale esclusione è stata oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha considerato che non vi siano ragioni oggettive che giustificassero una differenza di trattamento tra i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato.
Successivamente ed in linea con tale decisione, sono intervenuti il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione.
Tutti i docenti che sono stati titolari di contratti a tempo determinato e non hanno beneficiato del bonus docenti possono pertanto richiedere l’accredito delle somme non ricevute, fatto salvo il limite prescrizionale di cinque anni.
Il ricorso va presentato dinanzi la Magistratura del lavoro territorialmente competente.
Il ricorso può essere presentato dai docenti precari delle scuole di ogni ordine e grado, con servizio statale negli ultimi cinque anni.
Può essere presentato anche da coloro che attualmente non sono più insegnanti.
Coloro che vogliano valutare la possibilità di presentare il ricorso possono contattare lo studio all’indirizzo mail segreteria@studiolegalesini.it ovvero compilando il form.