Referendum sulla giustizia, si vota il 12 giugno
Il 12 giugno 2022 si terrà in Italia un referendum abrogativo.
Questo è disciplinato dall’art. 75 Cost., il quale stabilisce che 500.000 cittadini o 5 Consigli regionali, possono proporre all’intero corpo elettorale “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge“.
La funzione è di rimettere al popolo la scelta di eliminare leggi, decreti-legge o parti di questi.
Il referendum del 12 giugno riguarda: incandidabilità dei politici condannati, custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari.
Con 5 Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2022, n. 82, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei 5 referendum abrogativi sulla giustizia dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale (sentenze 16 febbraio – 8 marzo 2022, nn. 56, 57, 58, 59 e 60).
Politici condannati
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?”
Questo quesito chiede di abolire il decreto legislativo che porta il nome dell’ex Ministro Severino, il quale prevede un automatismo circa l’incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna.
Allo stato attuale, per chi è in carica in un ente territoriale, è sufficiente una condanna in primo grado non definitiva per la sospensione.
Spesso capita tuttavia che i politici vengano sospesi dall’esercizio delle proprie funzioni in forza di detto automatismo, per poi venire poi assolti nel processo. Nonostante l’assoluzione, nella maggior parte dei casi, la loro vita politica (ed anche sociale e familiare) resta gravemente danneggiata.
Il quesito tende ad eliminare l’automatismo del provvedimento, e di lasciare al giudice la facoltà di applicare o meno, in caso di condanna, anche l’interdizione dai pubblici uffici.
La ratio di questo quesito è quella di rispettare a pieno il principio della presunzione di innocenza di ogni imputato, sancito dall’articolo 27, co. 2, della Costituzione, che recita: “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
Custodia cautelare
“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?”.
Viene indetto referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari, con abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di esigenze cautelari nel processo penale.
Il quesito mira a limitare l’utilizzo della custodia cautelare (art. 274 del c.p.p.) alla luce di una statistica preoccupante: ogni anno in Italia oltre mille persone vengono ristrette in carcere in misura cautelare, salvo poi risultare innocenti. Dal 1992, sono state circa 30mila le persone in Italia che hanno subito questa sorte, con tutti i danni psicologici, d’immagine ed economici facilmente intuibili, ed un costo per lo Stato di quasi 800 milioni di euro.
Attualmente per poter disporre la carcerazione cautelare deve sussistere almeno una delle seguenti esigenze cautelari: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, e il pericolo di reiterazione del reato o della commissione di gravi reati. La proposta referendaria è di abolire la possibilità di procedere all’applicazione di una misura cautelare sulla sola base della presunzione di reiterazione del reato, spesso la più utilizzata per motivare i provvedimenti.
Separazione delle “funzioni” dei magistrati
“Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160?”.
Il quesito è relativo alla separazione delle funzioni dei magistrati, con abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che permettono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Dovesse passare il sì, un magistrato della Procura dello Stato non potrebbe passare ad essere un Magistrato giudicante.
Consigli giudiziari
“Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?”
Viene indetto il referendum popolare per ammettere la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari.
Il quesito riguarda pertanto la composizione dei Consigli giudiziari, organismi territoriali composti da magistrati e da una componente laica (professori universitari, avvocati). Questi potranno fornire al CSM nuovi elementi per la valutazione della competenza e la professionalità dei magistrati.
Attualmente, infatti, i membri laici dei Consigli non possono discutere e votare nelle decisioni del CSM sulla competenza dei magistrati, che di fatto si giudicano tra di loro.
Dovesse vincere il sì, detti membri laici sarebbero ammessi alla discussione ed al voto.
Elezione del Consiglio superiore della magistratura
“Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta?”
L’ultimo quesito mira ad abolire l’art. 25, comma 3, della L. 195/1958. Questo prevede che un magistrato che intenda candidarsi al CSM debba procurarsi dalle 25 alle 50 firme per presentare la propria candidatura.
Questo sistema che il referendum mira a scardinare, è ritenuto dai presentatori del referendum come responsabile della forte influenza esercitata dalle correnti nelle decisioni del CSM.
Se dovesse prevalere il si, sarebbe consentito a tutti i magistrati in servizio di candidarsi all’organo di controllo, rimettendo all’esito delle votazioni la scelta del magistrato, sulla scorta delle qualità personali e professionali del candidato.