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REGCE 11/02/2004 n. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

Il regolamento n. 261/2004 dell’Unione Europea è volto a tutelare i passeggeri che siano vittime di qualsiasi disagio subito nell’ambito di un volo aereo, per fatto riconducibile alla compagnia aerea.

Le fattispecie tutelate

Il passeggero, assimilato a un consumatore, è parte debole in un rapporto contrattuale, e per questo motivo necessita di una tutela particolare.

Il regolamento n. 261/2004, mira a tutelare i passeggeri che hanno subito:

a) il negato imbarco, qualora i passeggeri non fossero consenzienti;

b) la cancellazione del volo;

c) il ritardo del volo.

Tale normativa si applica ai ritardi:

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

Per tutelare i passeggeri, il regolamento prevede una compensazione pecuniaria in misura fissa per ogni tipo di disagio.

Entità della compensazione

Quando si tratta di ritardo nella partenza del volo, i passeggeri hanno diritto a ricevere una compensazione della somma di:

a) 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;

b) 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

c) 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Qualora ai passeggeri sia offerto di raggiungere la destinazione finale con un volo alternativo, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria.
Tale riduzione opera solo ove l’orario di arrivo non superi l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)

La compensazione pecuniaria può essere pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La compagnia aerea dovrà corrispondere altresì le spese legali, che non graveranno sul passeggero.



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