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La ripetizione dell’indebito

La fattispecie

L’istituto muove dal presupposto che l’adempimento serve ad estinguere un’obbligazione, e chiunque esegua un adempimento in assenza di obbligazione, senza che quindi preesista un debito di qualsivoglia natura, ha diritto alla restituzione della prestazione non dovuta.

I tipi di indebito

Vi sono due figure di indebito, quello oggettivo e quello soggettivo; il primo si verifica allorquando viene effettuato un pagamento in assenza di alcun debito. A titolo esemplificativo, ci si può riferire al caso in cui il pagamento avvenga dopo l’intervento di una causa di risoluzione del contratto diversa dall’adempimento, ma il creditore paghi lo stesso. Altro caso scolastico è quello riguardante il soggetto titolare di un conto corrente che ha versato delle somme ulteriori rispetto a quelle pattuite, ed ha pertanto diritto alla restituzione delle stesse a titolo di indebito oggettivo.

L’indebito soggettivo si ha invece quando, in presenza di una determinata obbligazione, chi non è debitore, ma credendosi erroneamente tale, assolva un pagamento che è invece dovuto da un terzo. Affinché possa configurarsi l’indebito soggettivo, è necessario che chi effettua il pagamento altrui ritenga erroneamente di essere debitore (altrimenti si rientrerebbe nel campo applicativo dell’adempimento del terzo).

Per poter ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato ai sensi dell’art. 2036 c.c., l’errore commesso dal solvens deve, inevitabilmente, essere scusabile. La restituzione in questo caso sarà ammissibile solo se il soggetto creditore non si sia privato in buona fede delle garanzie o del titolo di credito.

Delle obbligazioni naturali

Discorso differente deve essere affrontato per ciò che concerne l’adempimento spontaneo di quelle che sono definite obbligazioni naturali.

In questo caso, difatti, i pagamenti non possono essere mai ripetuti, stante il carattere sociale o morale delle obbligazioni, come previsto dall’art. 2034 c.c. Unico caso di ripetizione potrebbe verificarsi allorché, in tema di giuoco o scommesse, dovesse venire frodato un incapace. Pur non essendo mai ripetibile un indebito scaturito da una scommessa o dal gioco d’azzardo, l’art.1933 c.c. ammette, infatti, la ripetizione se il perdente è un incapace.

Da un punto di vista probatorio, l’onere della prova grava sull’attore che agisce in ripetizione, che deve dimostrare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.

Qualora l’attore riesca a dimostrare anche la mala fede dell’accipiens, potrà chiedere al Giudice di condannare il convenuto al pagamento anche degli interessi maturati dal giorno del pagamento non dovuto.

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Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. I Ord., 15/02/2021, n. 3858 (rv. 660509-02)

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 05/02/2021, n. 352

La normativa regionale (art. 44, comma 12 della L.R. n. 12 del 2005) disciplina la fattispecie della ristrutturazione con cambio di destinazione, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria siano commisurati all’eventuale maggiore somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente. Questa norma mette in evidenza il carattere corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, che compensano le spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un edificio nuovo o rinnovato. Quando si verifica un cambio di destinazione, la pretesa dell’amministrazione è limitata al costo aggiuntivo delle urbanizzazioni per la nuova destinazione, perché non può essere chiesto due volte il pagamento per gli stessi interventi di sistemazione e adeguamento del contesto urbanistico.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19/11/2019, n. 30007 (rv. 656067-01)

L’azione di ripetizione dell’indebito relativa ad erogazioni pubbliche, avendo come fondamento l’oggettiva inesistenza dell’obbligazione adempiuta (senza che assuma alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell’accipiens) e come obiettivo l’integrale recupero di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice, non può essere ricondotta né ad una azione risarcitoria per responsabilità contabile né ad un’azione in tema di contabilità pubblica, atteso che la prima si fonda sui medesimi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità civile generale e tende al contemperamento del pubblico interesse all’obbligatorietà e integralità del recupero con altri interessi generali, mentre la seconda presuppone la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto di gestione e la natura pubblica o equiparabile del soggetto beneficiario; pertanto, la relativa domanda, anche quando proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 2010, non rientra nella giurisdizione, tanto meno esclusiva, della Corte dei conti, ma resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895 (rv. 654580-01)

In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

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